Beneficiari
Imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate (montagna e collina depressa), ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone.
Consorzi di strade interpoderali per danni alle strade interpoderali.
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