Piccola Proprietà Contadina
Referenti
Chi ha diritto
Per fruire della p.p.c è necessario:
- Rivestire la qualifica di coltivatore diretto ad ogni effetto
- Essere in grado di fornire 1/3 della forza lavoro necessaria alla coltivazione del fondo e all'allevamento del bestiame
- Non avere venduto fondi rustici, nel biennio precedente all'acquisto, per una superficie superiore ad 1.10.00 ha
- Che la proprietà costituita, tra acquistando e preposseduto, sia di imponibile catastale almeno pari a € 150,00
Possono accedere alle agevolazioni fiscali anche gli Imprenditori Agricoli Professionali (A.T.P), come definiti dal D.Lgs. n 99 del 29/03/04, in possesso dei requisiti prescritti.
La p.p.c si può ottenere per atti di compravendita riguardanti formazione, arrotondamento o accorpamento di azienda agricola.
La concessione dei benefici di legge comporta:
- Obbligo di coltivazione del fondo per almeno 5 anni dalla data di stipula dell'atto
Obbligo di non alienare il fondo sempre per 5 anni
Procedura
Per poter accedere a tale agevolazione i beneficiari devono produrre all'ufficio competente la seguente documentazione:
- Modello di domanda regolarmente compilato
- Stato di famiglia o autocertificazione
- Copia dell'atto di acquisto o preliminare di vendita regolarmente registrato, come da disposizioni in materia, che impegna legalmente le parti interessate a stipulare l'atto di compravendita
- Copia dell'atto notarile o copia dei certificati catastali a dimostrazione dei beni preposseduti
Dichiarazione rilasciata dall'I.N.P.S, o autocertificazione, attestante il possesso della qualifica di coltivatore diretto
Scadenza domande
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.
Normativa
- L. 06/08/54 n 604 e successive disposizioni