Manutentori
Procedura
Dal 15 ottobre 2009, entrerà in vigore un nuovo sistema di autocertificazione degli impianti termici attraverso l'apposizione obbligatoria su tutti gli impianti di un bollino verde. Tutte le ditte artigiane iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate alla manutenzione degli impianti termici, potranno essere autorizzate ad apporre questo bollino verde, a condizione che almeno il responsabile tecnico della ditta abbia partecipato ad un apposito seminario organizzato dalla Provincia territoriale di competenza (oppure da una delle altre Province piemontesi).
Iscrizione all'Elenco manutentori
Dopo la partecipazione al seminario, il legale rappresentante della ditta dovrà sottoscrivere un apposito disciplinare e trasmetterlo alla CCIAA di Torino, al fine di poter essere inserito in un Elenco regionale di imprese abilitate al rilascio del Bollino verde. Tale elenco sarà reso noto ai cittadini e pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.
Solo alle ditte inserite in questo elenco saranno distribuiti gratuitamente i bollini verdi che, in occasione delle verifiche del rendimento di combustione, dovranno essere apposti sul rapporto di controllo tecnico, e le etichette impianto con il codice univoco.
L'Elenco è tenuto, per conto della Regione Piemonte, dalla Camera di Commercio di Torino che provvede alla gestione amministrativa delle pratiche relative alle imprese iscritte nella propria circoscrizione ed a quelle relative alle imprese iscritte nelle altre circoscrizioni di competenza delle altre Camere di Commercio.
Dal presente sito è possibile scaricare le istruzioni di iscrizione alla Camera di Commercio (collegamento al file modalità iscrizione.pdf) di Torino e copia dell'allegato III (collegamento al file allegato_III.pdf) relativo alla stessa.
Ritiro bollini verdi e codici impianto
L'elenco delle imprese abilitate al rilascio del bollino verde ha validità sul territorio regionale, mentre il bollino verde ha validità sul territorio della Provincia che lo ha rilasciato. E' responsabilità della Provincia l'organizzazione della distribuzione dei bollini ai manutentori abilitati.
Contestualmente alla distribuzione dei bollini verdi, e con le stesse modalità, sarà effettuata la distribuzione delle etichette riportanti il codice identificativo dell'impianto, univoco sul territorio della Regione Piemonte. Il codice impianto regionale viene applicato una sola volta, in occasione del primo controllo con rilascio di bollino verde.
La richiesta di fornitura dei bollini verdi e dei codici impianto deve essere effettuata inoltrando via posta alla Provincia di Cuneo - Ufficio Impianti Termici - Corso Nizza 30 - 12100 Cuneo o via fax al numero 0171/445587 apposita richiesta (scaricabile dal presente sito-collegamento al file MODELLO RICHIESTA BOLLINO VERDE.doc) debitamente compilata.
Grazie alla disponibilità dimostrata dalle Associazioni di Categoria, è possibile ritirare i bollini verdi presso le sedi della CONFARTIGIANATO e della CNA.
Controlli e periodicità
E' utile sottolineare che i responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici sono tenuti ad eseguire, secondo le periodicità sotto riportate, le seguenti operazioni:
- Manutenzione (anche detta pulizia) dell'impianto termico;
- Controllo di efficienza energetica (anche detta prova fumi);
- Apposizione del bollino verde.
Periodicità della Manutenzione (pulizia)
Ai sensi comma 2 art. 9 L.R. 13/07 e Allegato L DLgs 192/05 le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente:
- alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
Qualora non siano disponibili devono essere eseguite conformemente a:
- alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
- se non sono disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
- Il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.
Periodicità del controllo di efficienza energetica (prova fumi)
Ai sensi comma 3 art. 9 L.R. 13/07 e Allegato L DLgs 192/05 e s.m.i i controlli di efficienza energetica devono essere eseguiti secondo la tabella delle periodicità
N.B. l'art. 9 comma 7 della legge regionale 13/2007 prescrive che l'obbligo delle operazioni di controllo di efficienza energetica, di cui al comma 3, non comprende la verifica del rendimento di combustione degli impianti che utilizzano combustibile solido. Pertanto non è da effettuare la prova fumi negli impianti alimentati a biomasse.
Periodicità del bollino verde
Il bollino verde è apposto obbligatoriamente dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le seguenti scadenze temporali:
- ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
Sono soggetti all'apposizione del bollino verde tutti gli impianti classificabili come impianti termici così come definito al punto h) comma 1 dell'art. 3 della l.r. 13/2007, nei quali sono compresi i generatori di calore alimentati a biomassa connessi ad un sistema di distribuzione e utilizzazione del calore.
Non sono soggetti all'apposizione del bollino verde gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore quali quelli previsti dall'art. 11, comma 17 del DPR 412/93 e s.m.i. (ad es. pompe di calore, sistemi di cogenerazione, impianti solari termici…)
Gli impianti termici installati a partire dal 15 ottobre 2009 saranno ritenuti automaticamente provvisti di bollino verde con validità fino alle scadenze sopra indicate.
La mancata apposizione del bollino verde oltre che la prova del rendimento di combustione effettuata da una ditta di manutenzione non inserita nell'elenco regionale delle imprese abilitate, comporterà una sanzione a carico del cittadino.
Sono valide le autodichiarazioni effettuate entro il 15 ottobre 2009 secondo le periodicità del bollino verde regionale.
Ispezioni
Sugli impianti con bollino verde la Provincia, avvalendosi dell'ARPA, effettua ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonché verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione e sulla correttezza e regolarità del loro operato.
Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione. I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico incaricato, sul libretto di impianto o di centrale. Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, si applicano le disposizioni di cui all'allegato L, commi 17 e 18, del D.Lgs. 192/2005.
Sistema informativo e servizi per i manutentori
Entro sessanta giorni dalla compilazione del rapporto di controllo tecnico, questo va inviato a cura del manutentore alla Provincia competente. Il rapporto dovrà essere inviato preferibilmente per via elettronica secondo le procedure messe a punto dalla Regione e dalle Province.
La procedura per la trasmissione in via informatica sarà resa disponibile a partire da ottobre 2009. La trasmissione in forma cartacea sarà comunque ammessa fino al 15 ottobre 2012; dopo tale data la trasmissione elettronica sarà l'unica consentita.
Modalità di accesso al sistema informativo degli impianti termici
L'accesso al sistema (disponibile al link: http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sigit/index.shtml) avverrà tramite certificato di firma digitale: è l'equivalente informatico di un documento di identità, e consente l'identificazione del titolare in rete, assicurando l'autenticità delle informazioni. Si ottiene richiedendo una Carta Nazionale dei Servizi (CNS): una tesserina plastificata - simile ad un comune bancomat - che, mediante un apposito lettore ed un software di firma, consente al titolare diaccedere ad un sistema informativo previo riconoscimento, firmare digitalmente un documento e trasmetterlo con la massima sicurezza. Il primo rilascio della carta CNS al rappresentante legale di un'impresa è gratuito. Il certificato CNS può anche essere rilasciato su una chiavetta USB (Business Key); in questo caso il costo è di 40 € per il primo rilascio. La carta CNS viene rilasciata da una Certification Authority (CA) riconosciuta da CNIPA (Infocert, Postecom, CNIPA, In.Te.S.A., etc.)
Il primo accesso al servizio è riservato al rappresentante legale di un'azienda registrata presso la Camera di Commercio ed iscritta all'Elenco manutentori abilitati; il rappresentante legale è l'unica figura direttamente associata all'azienda stessa. Possono accedere al sistema anche altri soggetti dipendenti dell'impresa, grazie ad un apposito meccanismo di gestione deleghe: il rappresentante legale può delegare all'utilizzo del sistema una o più persone appartenenti all'azienda, specificandone il codice fiscale. I soggetti delegati accederanno al sistema attraverso il proprio certificato di firma digitale.
Funzioni disponibili
Attraverso il sistema informativo sarà possibile compilare il rapporto di controllo, inserendo le informazioni di censimento dell'impianto (codice univoco dell'impianto), di descrizione del controllo di efficienza energetica, e del codice del bollino verde.
Completata la fase di inserimento dati, sarà possibile l'invio telematico del rapporto di controllo alla Provincia. L'invio telematico sostituisce l'invio in forma cartacea.
Documentazione
- Periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione - Schema riassuntivo
- Istruzioni per l'iscrizione della ditta presso Elenco regionale di imprese abilitate al rilascio del Bollino verde
- Allegato III - Iscrizione Albo Camera di Commercio di Torino
- Modello di richiesta Bollini Verdi e Codici Impianto
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Legislazione vigente:
- L.R. n. 13 del 28 maggio 2007
- DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008
- Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia
- Presentazione Seminario