Cooperazione Sociale

Referenti

La Legge n. 381 dell' 8 novembre 1991 'Disciplina delle cooperative sociali' ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova figura di cooperativa, la COOPERATIVA SOCIALE, la cui finalità consiste "nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate " (articolo 1, comma 1).

Accanto ai tradizionali caratteri di democraticità e mutualità, propri delle cooperative, si è aggiunto il principio della solidarietà, quale segno distintivo della cooperazione sociale, cui è stato attribuito un ruolo attivo nell'attuazione di forme di collaborazione con il sistema di protezione sociale.

Iscrizione all'Albo

La Provincia è competente per le funzioni amministrative relative alla tenuta della Sezione provinciale dell' Albo Regionale delle cooperative sociali: raccolta delle istanze di iscrizione delle cooperative sociali, verifica dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo ed eventuale cancellazione dall'Albo, erogazione dei contributi previsti a sostegno delle cooperative iscritte alla Sezione B.

L'albo, istituito con la L.R. n. 18/94 recentemente modificata con la L.R. n. 30/2009, si articola nelle seguenti sezioni:

  • sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;
  • sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

L’iscrizione permette l’esercizio delle sole attività previste per la sezione di appartenenza e non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell’attività.

Si evidenzia altresì che la L.R. 18/94 modificata con la L.R. n. 30/2009, all’art. 2, comma 2 ter, prevede la possibilità di gestire attività socio sanitarie rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell’ambito di specifici progetti assistenziali.

L’iscrizione all’Albo Regionale, inoltre, è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche che operano in ambito regionale, nonché per accedere ai benefici previsti dalla legge.

I requisiti per l'iscrizione sono fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 311 - 37230 del 26.07.1994 (B.U. n. 35 del 31.08.1994).

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 19-2783 in data 17/4/2001 ha definito i requisiti e le modalità per l'iscrizione anche nella sezione A, delle cooperative della sezione B che operino con disabili gravi e medio gravi.

Per richiedere l'iscrizione alla sezione provinciale di Cuneo dell'Albo Regionale, occorre presentare:

Adempimenti successivi all'iscrizione

Le cooperative sono tenute a mantenere il possesso dei requisiti che hanno permesso l'iscrizione all'albo, ottemperando a quanto prescritto all'art. 4 della L.R. 18/94, e provvedere a trasmettere annualmente entro il 31 luglio e a seguito di richiesta da parte della Provincia, la seguente documentazione:

  • a) copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente e relative relazioni, controfirmate dai Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
  • b) una nota informativa relativa all'attivita' svolta ed alla composizione e/o eventuale variazione della base sociale.

Il mancato adempimento di questi obblighi è motivo di cancellazione dall'albo, previa diffida.

La Provincia provvederà altresì a:

  1. acquisire direttamente presso l’Ente certificatore competente la dichiarazione degli Enti Previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativi ai soci lavoratori ed ai lavoratori dipendenti (Mod. DURC);
  2. verificare il risultato della revisione annuale, attivata dagli organi preposti alla vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 02/08/2002 n. 220, sulla base del verbale di revisione che la cooperativa dovrà trasmettere annualmente con la documentazione di cui ai punti a) e b).

Inoltre, le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all’Albo Regionale sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento:

  • a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della società;
  • b) le variazioni dello Statuto, della sede legale e della sede amministrativa;
  • c) le variazioni della compagine sociale, che comportino l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari, rispetto alle previsioni dell'art. 2, comma 2 della Legge n. 381/91 o, per i consorzi, il venir meno del requisito di cui all'art. 8 della medesima Legge;
  • d) nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno del requisito, prescritto all'art. 4, comma 2, della Legge n. 381/91, concernente i lavoratori svantaggiati.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 381/91, le cooperative sono sottoposte, almeno una volta all'anno, alla ispezione ordinaria.

La documentazione di cui ai paragrafi precedenti, deve essere recapitata in forma cartacea al seguente indirizzo:

Provincia di Cuneo
Settore Politiche Sociali e Famiglia - Ufficio Cooperazione Sociale
Via XX Settembre, 48
12100 Cuneo

Oppure tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it.

Si fa presente che tutta la documentazione inviata tramite P.E.C. assume valore legale esclusivamente se sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante dell’Ente.

Albo

L'Albo viene pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è disponibile all'indirizzo:

Cooperative iscritte alla Sezione provinciale ed aggiornato alla data del 5 marzo 2012:

Bandi

La Legge Regionale 18/94 e s.m.i. relativa alla disciplina delle cooperative sociali stabilisce l'assegnazione dei finanziamenti destinati all'effettuazione di progetti di sviluppo promossi dalle Cooperative Sociali di Tipo B:

  • ai sensi dell'art. 14 per la realizzazione di progetti biennali di sviluppo e attività delle cooperative iscritte alla sezione B finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati riconosciuti tali ai sensi della L. 381/91
  • ai sensi dell'art. 19 per favorire la continuità lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della L. 381/91, attraverso il parziale rimborso degli oneri previdenziali-assistenziali versati per detti soggetti.

Bando anno 2011 - scadenza 15 novembre 2011

Orari e sede Ufficio

Orario al Pubblico

Luned ì, martedì e venerdì: dalle 9:00 alle 12:00
Giovedì: dalle 14:30 alle 16:30

E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.

Indirizzo, telefono e fax

Provincia di Cuneo, Settore Politiche Sociali - Via XX Settembre 48 - 12100 Cuneo (CN).
Tel: 0171.445.857 - Fax: 0171.445.908

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