Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB)
Referenti
Le IPAB fanno parte integrante della tradizione culturale in campo sociale e la loro nascita, nella quasi totalità degli enti così qualificati, scaturisce dall'iniziativa di soggetti privati, tanto di matrice religiosa che laica.
E' in questo contesto che si affermano le Opere Pie che, attraverso la generosa partecipazione finanziaria dei benefattori hanno attuato l'opera di assistenza ai poveri, agli anziani, agli infermi e a quanti vivono situazioni di difficoltà.
Lo Stato avvia il suo intervento nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria con la Legge 17 luglio 1890, n. 6972, nota come legge Crispi. Le Opere Pie vengono rese pubbliche e sottoposte a disposizioni più rigorose in ordine alla modalità di fondazione, all'obbligatorietà dei documenti regolamentari e contabili, al conseguimento degli scopi stabiliti nelle tavole di fondazione e negli statuti.
La legge n. 328/2000 affronta il problema dell'assistenza sociale alle persone in stato di bisogno o portatrici di disagio, prevedendo la costituzione di un sistema integrato di servizi e prestazioni accessibili a tutti, in particolare a chi vive in condizioni di fragilità sociale.
All'art. 10 affronta il nodo delle IPAB, per le quali prevede la trasformazione della natura giuridica e, in via residuale, l'estinzione o la depubblicizzazione delegando il Governo ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
Tale delega viene attuata con il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207, "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328".
La Regione Piemonte non ha ancora adottato una propria normativa in materia per cui, ai sensi dell'art. 21 del D. lgs 207/2001 sul territorio restano attualmente in vita le attuali IPAB e sono vigenti le norme previste dalla legge Crispi, in quanto applicabili.
Per le IPAB che risultano inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero con finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti non più perseguibili, è previsto lo scioglimento dell'istituzione con la destinazione del patrimonio ad attività compatibili con le tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, da devolvere prioritariamente in favore di altre I.P.A.B. del territorio o dei comuni territorialmente competenti.
Qualora, se possibile svolgere altre attività coerenti con i fini statutari, si procede alle opportune modifiche statutarie oppure, se sussistono i requisiti richiesti, viene attivata presso la Regione un processo di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
Competenze della provincia
Le funzioni della Provincia in materia di I.P.A.B sono attribuite dall'art. 5, comma 3, della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n.1. Esse consistono nella vigilanza sulla attività amministrativa, compresa l'acquisizione di informazioni, e si concretizzano nei seguenti interventi:
- vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, con la verifica della conformità degli atti degli Enti in relazione al proprio scopo statutario, alle tavole di fondazione e ai regolamenti.
Il fondamento giuridico della attività di verifica è da ricercarsi nell'art. 44 della Legge n. 6972/1890, a norma del quale, la Provincia nel caso di evidenti vizi sugli atti esaminati è tenuta a segnalare la situazione alla Regione perché essa possa porre in essere tutti i provvedimenti di propria competenza, allo scopo di evitare pericoli per la sopravvivenza stessa degli Enti ed in ordine alla sospensione o allo scioglimento del consiglio di amministrazione e la conseguente nomina del commissario straordinario.
- nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB, quando questa sia di competenza diretta della Regione oppure che ad essa siano demandate in forza dell'art. 1 del D.P.R. 15.01.1972 n. 9, quelle precedentemente attribuite dagli statuti ai Prefetti o ad altri organi statali, e dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle stesse nei casi previsti dalla legge.
Nello svolgimento delle attività di propria competenza la Provincia è legittimata alla richiesta ed alla verifica di alcuni atti fondamentali per la vita degli enti (bilanci, atti relativi ad alienazioni di beni immobiliari e titoli, accettazione di donazioni/eredità/lasciti, accensione di mutui e ipoteche, contratti di appalto che incidono sul patrimonio), e le I.P.A.B. sono tenute a fornire ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica del corretto funzionamento dell'Ente in relazione ai propri fini statutari.
Risultano esclusi tutti gli atti definibili di "ordinaria amministrazione", compresi quelli inerenti il personale.
Rientra nell'attività di vigilanza verificare che sia rispettato il vincolo di destinazione sul patrimonio delle IPAB ed indicato dal fondatore tenendo presente che, sia esso indisponibile o disponibile, deve concorrere alla realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente.
Inoltre, la Provincia esprime parere in merito:
- alla sussistenza dei requisiti richiesti per le IPAB che chiedono la privatizzazione alla Regione Piemonte;
- sulle modifiche statutarie;
- sull'estinzione degli enti non funzionanti.
I.P.A.B. trasformate in persone giuridiche private
Alle Istituzioni di personalità giuridica pubblica si affiancano le IPAB che, in possesso dei requisiti, hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mantenendo gli originari scopi statutari (Circolare 30 aprile 1991, n. 6/APE, "Indicazioni relative all'applicazione delle LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/03/1991 in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle II.PP.A.B).
Le persone giuridiche private riconosciute si distinguono in Associazioni e Fondazioni. Le Associazioni e le Fondazioni sono regolate dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Per le IPAB trasformate in persone giuridiche private si applicano i principi stabiliti al Capo III del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207. Tutte le IPAB trasformate in persone giuridiche private sono iscritte nel Registro regionale.
Il D.P.R. 361/2000 ha inoltre sancito che l'acquisizione della personalità giuridica e le approvazioni statutarie assumono efficacia dal momento della loro iscrizione nei registri istituiti rispettivamente dalle prefetture e dalle regioni.
Oltre a detti provvedimenti vengono iscritte nel Registro anche la sede dell'ente e la composizione del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione del nominativo e della carica ricoperta da ciascun componente.
Competenze della Provincia
Le funzioni della Provincia, sono definite all'art. 5, comma 2, lettera l, della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1.
Consistono nella vigilanza sulla attività amministrativa, delle Associazioni e Fondazioni, ex I.P.A.B., trasformatesi in Enti di diritto privato, e si concretizzano nei seguenti interventi:
- controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB, in particolare sui provvedimenti relativi alle trasformazioni patrimoniali di beni originariamente destinati dagli statuti o dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali.
Sono compresi lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario per le Fondazioni.
Adempimenti degli enti
Documentazione da inviare alla Provincia:
- copia degli atti deliberativi e dei conseguenti atti negoziali concernenti le operazioni patrimoniali in applicazione di quanto previsto dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale n.13/ASA del 22.9.1998, con l'indicazione delle modalità di impiego dei proventi derivanti dall' alienazione.
- copia dei provvedimenti di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
In particolare, nella verifica delle alienazioni immobiliari, ci si deve attenere ai seguenti criteri:
- rispetto della volontà dei fondatori e dei fini statutari;
- reinvestimento dei proventi della alienazione nella attività statutaria dell'Ente o impiego degli stessi in miglioramenti del patrimonio esistente.
Salvo situazioni eccezionali i proventi da alienazioni immobiliari non possono essere utilizzati a copertura di spese gestionali.
Si ricorda che le I.P.A.B. pubbliche e privatizzate trasformate in Fondazioni, devono provvedere a trasmettere annualmente la seguente documentazione:
a) copia del conto consuntivo (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e preventivo con relative delibere di approvazione del competente organo amministrativo;
b) sintetica relazione illustrativa dei bilanci di cui sopra redatta dagli amministratori;
c) relazione dei revisori (qualora tale organo sia previsto nello Statuto);
d) relazione informativa dell'attività svolta nell'anno precedente e di quella che si intende svolgere nell’anno successivo con particolare riferimento al rispetto delle finalità statutarie.
precisando che per le Associazioni è previsto il solo adempimento di cui al punto d).
La documentazione di cui al paragrafo “ADEMPIMENTI DEGLI ENTI”, quando ne sussistano le condizioni e/o su richiesta dalla Provincia stessa, deve essere recapitata in forma cartacea al seguente indirizzo:
- Provincia di Cuneo
- Settore Politiche Sociali e Famiglia - Ufficio I.P.A.B.
- Via XX Settembre, 48
- 12100 Cuneo
Oppure tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Si fa presente che tutta la documentazione inviata tramite P.E.C. assume valore legale esclusivamente se sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Ente.
Riferimenti Normativi
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Legge 17 Luglio 1890 n. 6972 | 86.49 KB |
| Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207 | 42.37 KB |
| Circolare 30 aprile 1991 n. 6/APE | 149.12 KB |
| Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.13/ASA del 22.9.1998 | 68.33 KB |