Soccorso
Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del comune si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali (che coordinano i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile) e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari.
Tale organizzazione deriva dalla necessità, al verificarsi di un evento calamitoso, di:
- definire in tempi ristretti la portata dell'evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte
- definire da subito le autorità che devono assumere il coordinamento delle operazioni
A livello provinciale il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite è quindi di competenza:
- della Provincia per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera B, della Legge 225/1992
- del Prefetto per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera C, della Legge 225/1992
Le autorità di protezione civile a livello provinciale (Prefetto e Presidente della Provincia) si avvalgono, per l'espletamento delle attività di competenza, di organi specifici: Centro di coordinamento soccorsi (CCS); Comitato provinciale di protezione civile; Unità di crisi provinciale; Centri operativi misti (COM).
Gli interventi necessari sono assicurati dalle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (componente fondamentale)
- Forze Armate;
- Forze di Polizia;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Servizi tecnici;
- gruppi ed istituzioni di ricerca;
- Croce Rossa Italiana;
- strutture del Servizio sanitario nazionale;
- organizzazioni di volontariato;
- Corpo nazionale soccorso alpino - CNSA ( CAI).
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