L'introduzione del Decreto Legislativo n. 297 del 2002 e il conseguente atto di indirizzo regionale emanato con DGR n. 50-9625 del 9/06/03 e pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte il 10/07/2003, hanno apportato alcune modificazioni nelle attività dei Centri per l'Impiego.
Sono stati aboliti il libretto di lavoro, sostituito da una scheda professionale, e le vecchie liste di collocamento, sostituite dall'elenco anagrafico delle persone effettivamente disponibili al lavoro.
Una importante novità è il concetto di stato di disoccupazione, nuovo termine per indicare la posizione di chi è alla ricerca di un lavoro.
Oggi è considerato disoccupato solo chi ha dichiarato al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità al lavoro, concordando con gli operatori le modalità di ricerca attiva di un impiego.
Queste modalità possono essere scelte tra una gamma di servizi a disposizione: colloqui orientativi, interviste di preselezione, frequenza a corsi di formazione, tirocini e stages in azienda.
Per trovarsi in stato di disoccupazione occorre quindi:
DEVONO presentarsi presso i Centri per l'impiego:
NON DEVONO presentarsi presso i Centri per l'impiego:
Cosa deve fare chi si presenta presso i Centri per l'impiego:
Tutti i lavoratori disoccupati, inoccupati e precari saranno tenuti a presentarsi per il rinnovo della dichiarazione di disponibilità per il mantenimento dello stato di disoccupazione entro il 30.06.2008.
Chi si rivolge ai Centri per l'Impiego trova a sua disposizione una vasta gamma di servizi per la ricerca del lavoro:
Dal 28 giugno 2007, per disposizione della Regione Piemonte, sono variati i limiti di reddito annuale lordo per la conservazione dello stato di disoccupazione. I nuovi limiti sono i seguenti:
Lo stato di disoccupazione viene solo sospeso, ma mantenuto, nel caso di accettazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o temporaneo inferiore a otto mesi (quattro se si tratta di giovani fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti).
Lo stato di disoccupazione si perde invece in caso di:
Naturalmente la persona che ha perso lo stato di disoccupazione potrà ripresentarsi al Centro per l'Impiego e reinserirsi fra i disponibili ottenendo così nuovamente lo status di disoccupato. Ovviamente la decorrenza dello stato di disoccupazione partirà dalla data di nuova presentazione.