Roma, 28 dicembre 2007 : I nuovi modelli per l'invio delle comunicazioni
Tutti i datori di lavoro e gli altri soggetti obbligati ed abilitati potranno utilizzare per la comunicazione di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione un unico modello unificato, valido su tutto il territorio nazionale (D.I. 30 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2007).
La nuova normativa abroga sia il modello C/ASS sia il modello Unificato Temp, quindi a partire dal prossimo 11 gennaio 2008 e per tutto il periodo transitorio, i datori di lavoro che sceglieranno di comunicare ancora in forma cartacea avranno a disposizione nuovi modelli unificati (specifici per tipologia di comunicazione) validi per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i centri per l'impiego, gli enti previdenziali e, in caso di lavoratori extracomunitari, per la Prefettura.
Andando nel sito www.lavoro.gov.it nella sezione dedicata, sono reperibili i modelli suddetti il percorso completo è: lavoro.gov.it - Comunicazioni Obbligatorie - gli standard
Fondo Nazionale - Legge n. 247/07 domanda di contributo per assunzione di lavoratori con disabilità con contratto a tempo indeterminato.
Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili (L.68/99, L.R.34/2008, D.G.R. 73-10176, D.G.R. 53-12644 e D.G.R. 45-12987)
Modulistica per Enti Gestori o Soc. Coop.
Modulistica per le imprese
Allegato obbligatorio da presentare con l'istanza di contributo per l'assunzione
Convenzione per l'inserimento lavorativo di disabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 12 Marzo 1999, N. 68: Documenti in attesa dell'approvazione da parte della Commissione Tripartita.
Convenzione di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (ex art. 11 co. 4 e 7 Legge N. 68/99)
N.B.: si informa che i prospetti devono essere trasmessi esclusivamente per via telematica.
Fac-simile dell'istanza di esonero parziale ai sensi della Legge 68/99
Comunicazione ai fini della sospensione degli obblighi occupazionali art. 3, c. 5 - l. 68/99