Guardie Ecologiche Volontarie

Le Guardie Ecologiche Volontarie (di seguito G.E.V.) sono state previste dagli artt. 36 e 37 della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32, ed hanno come funzione principale il compito di favorire la conoscenza della natura e dei problemi ambientali: a tal fine svolgono un’attività educativa, esplicata in base ai programmi di informazione e prevenzione di cui all’art. 4 della sopra citata legge. Operano, altresì, per garantire l’osservanza delle norme contenute nella L.R. 32/82, dei suoi Regolamenti di applicazione e delle Leggi nazionali e regionali che prevedono espressamente il concorso delle G.E.V. nella vigilanza o nell’attività di accertamento delle relative violazioni.

L’ambito operativo delle G.E.V. corrisponde al territorio della Provincia di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento regionale per la disciplina della loro attività, le G.E.V. sono guardie giurate, la cui nomina è subordinata alla licenza del Prefetto ed alle norme del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Essa non è compatibile con altri titoli o nomine che già abilitino alla vigilanza sull’osservanza della L.R. 32/82.

La G.E.V., nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p.

Come si diventa G.E.V.?

I Corsi di Formazione per G.E.V. vengono indetti dalla Provincia: la partecipazione - gratuita - è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • possesso della licenza della scuola dell’obbligo (media inferiore);
  • maggiore età;
  • godimento dei diritti civili;
  • residenza nella Provincia ove verrà svolta l’attività.

ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.

Settore: 
Supporto al territorio
Ufficio: 
Polizia locale
Referente/i: 
Cordero Giovanni
Telefono: 
0171 445 974
Dirigente: 
Risso Alessandro
Incarichi di elevata qualificazione: 
Civallero Valerio - Comandante Polizia Locale faunistico ambientale
Riferimento normativo: 

Artt. 36 e 37 della L.R. 32/82

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