Sicurezza e compiti
La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si applica al volontariato di protezione civile con modalità specifiche che tengono conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai medesimi. L'applicazione di tali disposizioni normative non possono infatti comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile.
Il volontario di protezione civile, ai sensi del D.Lgs 81/2008 così come modificato ed integrato dal DL 159/2025, è equiparato al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività:
- formazione, informazione ed addestramento con riferimento a scenari di rischio e compiti svolti;
- controllo sanitario ed in alcuni casi sorveglianza sanitaria;
- dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei a scenari di rischio e compiti svolti nonché formazione ed addestramento all’uso.
Le attività sopra elencate costituiscono un obbligo la cui osservanza è posta in capo al legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato e devono essere svolte sulla base degli indirizzi comuni adottati con Decreto 12 gennaio 2012 e s.m.i (Decreto 24 luglio 2025):
- indirizzi comuni per l’individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti svolti dai volontari (“Allegato 1”);
- indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari (“Allegato 2”);
- indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari (“Allegato 3”).
L’”allegato 1” del Decreto 12 gennaio 2012, così come modificato dal Decreto 24 luglio 2025, assume quindi specifica importanza anche con riferimento ai compiti che possono essere svolti dal volontariato di protezione civile.
Appositi gruppi di lavoro tematici (formati da volontari individuati dalle Regioni, dalle Organizzazioni di rilievo nazionale e da funzionari esperti appartenenti ad alcune strutture regionali di protezione civile e al Dipartimento) hanno inoltre realizzato linee guida che definiscono gli standard minimi per le attività formative, i protocolli sanitari e la dotazione dei dispositivi di protezione individuale per i volontari che si trovano ad operare nei seguenti settori: logistica, rischio idraulico, preparazione e alla somministrazione dei pasti. Le linee guida sono scaricabili dal sito internet del Dipartimento della protezione civile.
Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 - Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 - Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto
Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2025 - Aggiornamento degli allegati 1 e 3 di cui al Decreto 12 gennaio 2012
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