Competenze (assetto normativo previgente e aggiornamento)

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative ai servizi pubblici di trasporto di persone esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie (art. 84).

Successivamente, la Regione Piemonte ha disciplinato la materia degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone con la Legge Regionale 14 dicembre 1989, n. 74, attribuendo alle Province specifiche funzioni amministrative e di vigilanza.

In base alla normativa previgente, la Provincia di Cuneo esercitava, in particolare, le seguenti competenze:

  • rilascio e rinnovo delle concessioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti insistenti sul territorio di più Comuni della medesima Provincia (art. 3, comma 2, e art. 12 L.R. 14/12/1989, n. 74);
  • autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio, previo nulla osta tecnico dell’USTIF competente e parere favorevole della Regione Piemonte o della Comunità Montana competente (art. 10 L.R. 14/12/1989, n. 74);
  • revoca, decadenza e sospensione delle concessioni per esigenze di pubblico interesse o per inadempienze del concessionario (art. 13 L.R. 14/12/1989, n. 74);
  • approvazione delle tariffe, degli orari e dei periodi di apertura al pubblico degli impianti (art. 14 L.R. 14/12/1989, n. 74);
  • vigilanza sulla costruzione e sull’esercizio degli impianti e irrogazione delle sanzioni previste in caso di violazione della normativa (artt. 16 e 17 L.R. 14/12/1989, n. 74; Titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753).

Aggiornamento normativo

La Legge Regionale Piemonte 9 aprile 2024, n. 17, recante la “Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone”, ha abrogato la Legge Regionale 14 dicembre 1989, n. 74, ridefinendo l’assetto delle competenze amministrative in materia.

Per effetto di tale intervento normativo, le funzioni in materia di impianti a fune e impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone non sono più attribuite alla Provincia di Cuneo, fatti salvi gli adempimenti residuali connessi alla gestione degli archivi e ai procedimenti avviati o conclusi in base alla normativa previgente.

Avviso all’utenza – Aggiornamento competenze

Si informa che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale Piemonte 9 aprile 2024, n. 17, le funzioni relative agli impianti a fune e agli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone non sono più di competenza della Provincia di Cuneo.

In base alla normativa vigente, per i procedimenti di nuova attivazione:

  • nell’ambito territoriale montano, le competenze relative al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all’esercizio pubblico degli impianti funiviari sono esercitate dalle Unioni Montane territorialmente competenti;
  • al di fuori dell’ambito montano, le medesime competenze sono esercitate dalla Regione Piemonte.

La Provincia svolge esclusivamente attività residue connesse alla gestione degli archivi e ai procedimenti avviati o conclusi in base alla normativa previgente.

 

 

Telefono: 
0171 445438
Riferimento normativo: 
Normativa previgente
  • D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 – trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto alle Regioni;
  • Legge Regionale Piemonte 14 dicembre 1989, n. 74 (abrogata) – disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone;
  • D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – Testo unico delle norme in materia di sicurezza e vigilanza dei trasporti, Titolo VII.
Normativa vigente
  • Legge Regionale Piemonte 9 aprile 2024, n. 17 – Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, che abroga la L.R. 14 dicembre 1989, n. 74 e ridefinisce l’assetto delle competenze.
Ubicazione ufficio: 
4° Piano, stanza 412
Codice ufficio: 
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Codice Servizio: 
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