Officine per revisione veicoli
Centri di controllo dei veicoli
I centri per le revisioni periodiche dei veicoli sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza amministrativa della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 3 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112.
Le imprese che intendono svolgere attività di controllo tecnico o revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 80 comma 8 del Codice della Strada. Devono possedere i requisiti richiamati di seguito e puntualmente indicati nella modulistica, e si dovranno dotare di orari di apertura ed effettuazione delle operazioni di revisione, che devono essere comunicati all'Ufficio Trasporti della Provincia di Cuneo.
Come ottenere l'autorizzazione
Attrezzature
Le imprese di autoriparazione ed i relativi consorzi, per ottenere l’autorizzazione ad effettuare la revisione dei veicoli, devono essere permanentemente dotate di apposite attrezzature e strumentazioni idonee sia per i veicoli a motore a due ruote che per quelli a tre e quattro ruote. Il possesso delle suddette attrezzature deve essere autocertificato.
Per le apparecchiature di sollevamento è richiesta copia della seguente documentazione:
- certificazione di riconoscimento di idoneità I.S.P.E.S.L. vistato dal costruttore
- dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore
- certificazione attestante la verifica iniziale del ponte rilasciata dalla casa costruttrice o da un tecnico autorizzato dalla stessa casa costruttrice.
La verifica del possesso delle attrezzature e strumentazioni sopra indicate viene effettuata, su richiesta della Provincia di Cuneo, con sopralluogo tecnico dei funzionari dell’Ufficio Motorizzazione Civile
Capacità finanziaria
Le imprese che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli devono possedere una capacità finanziaria non inferiore a euro 154.937,07 dimostrata mediante un’attestazione di affidamento finanziario rilasciata da parte di:
- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale non inferiore a Euro 2.582.284,50.
Nel caso in cui più imprese di autoriparazione abbiano costituito un consorzio per svolgere l'attività di revisione dei veicoli la capacità finanziaria deve essere posseduta dal consorzio o dalle imprese che garantiscono la copertura delle attività.
Nello specifico la capacità finanziaria deve essere:
- non inferiore Euro 154.937,07 se posseduta dal consorzio;
- non inferiore a Euro 51.645,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di una sola delle suddette attività;
- non inferiore a Euro 87.797,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di due delle suddette attività;
- non inferiore a Euro 118.785,00 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di tre delle suddette attività.
La tematica relativa alle capacità finanziarie è stata chiarita dalla Banca d’Italia con nota prot. n° 1020935 del 3/12/2012 e nota prot. n° 0994811 del 10/10/2014 in cui si esplicita chiaramente che l’intermediario finanziario art. 106 TUB privo dei requisiti previsti dall’art. 11 del DM n. 29/2009 può "esercitare l’attività di finanziamento nei confronti del pubblico nella forma di effettiva erogazione all’impresa di un finanziamento per cassa".
In conseguenza questo Ufficio ammetterà attestazioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB solo se nelle stesse è esplicitamente indicato che l’affidamento all’impresa è stato concesso nella forma di effettiva erogazione di un finanziamento per cassa (con indicazione del n° del contratto).
In assenza di tale indicazione l’attestazione verrà ritenuta emessa da soggetto validamente autorizzato, e quindi idonea allo scopo, solo se lo stesso risulti iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB oppure, ove iscritto solo nell’elenco generale ex art. 106 TUB, se rispondente ai requisiti stabiliti dall’art. 11 del DM n. 29/2009 ai fini del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
Si precisa inoltre che la dimostrazione della capacità finanziaria NON può essere effettuata, per raggiungere la somma prescritta, frazionatamente da più istituti di credito/società finanziarie.
Contributo spese
Per l'attività amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza sull'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli è richiesto il pagamento di un rimborso spese di € 50,00.
Modalità di Pagamento Spese Amministrative
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata all'istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione per l'attività di revisione.
Per le autorizzazioni relative ai Centri di controllo (ex officine di revisione), è richiesto il versamento dell'imposta di bollo di € 32,00
Modalità di versamento imposta di bollo
E' necessario trasmettere all'ufficio (allegandola alla pratica) ricevuta del revativo bonifico/accredito, al fine di consentire le operazioni di verifica.
N.B.: il pagamento delle spese istruttorie della pratica e il versamento delle imposte di bollo devono essere effettuati con due diversi bonifici bancari.
Iscrizione Camera di commercio
Le imprese di autoriparazione e i consorzi che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli devono essere iscritte alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Cuneo per tutte le attività ed esercitarle effettivamente:
- Meccatronica
- Carrozzeria
- Gommista
Pertanto le imprese che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli a motore devono:
- svolgere l'attività di autoriparazione quale attività principale dell'impresa;
- dimostrare di esercitare effettivamente le attività di meccatronica, gommista e carrozzeria in maniera complessiva ed effettiva.
Qualora l’impresa intenda avviare l’attività di centro di controllo in più sedi operative dovrà dimostrare l’attivazione di tutte le citate attività in ciascuna sede.
Locali
Le imprese che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:
- area destinata alle revisioni non inferiore a 120 mq
- larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m
- ingresso avente larghezza non inferiore a 2,50 m
- ingresso avente altezza non inferiore a 3,50 m
Se l'impresa intende effettuare esclusivamente le revisioni dei motocicli e ciclomotori è sufficiente che i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, abbiano i seguenti requisiti:
- area destinata alle revisioni non inferiore a 80 mq;
- larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
- ingresso avente larghezza non inferiore a 2 m;
- ingresso avente altezza non inferiore a 2,50 m.
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti sopra indicati le imprese devono presentare pianta e prospetto frontale dei locali in duplice copia in scala 1:100 quotata, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, contenere le indicazioni topografiche e toponomastiche atte ad individuare l'ubicazione dei locali stessi.
Nella planimetria devono essere indicati:
- l'area destinata all'effettuazione delle operazioni di revisione che deve essere delimitata e distinta dal resto dell'officina
- il posizionamento delle attrezzature necessarie per le operazioni di revisione;
- il percorso eseguito dai veicoli all'interno dei locali (evidenziando l'ingresso e l'uscita).
I locali devono essere in possesso di:
- certificazione di agibilità rilasciata dal Comune in cui ha sede l'officina;
- autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di autoriparazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il centro di revisione, se prevista dal Regolamento Comunale.
Inoltre devono essere stati assolti presso la A.S.L. competente per territorio, tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. - ricevuta di presentazione presso il competente Sportello Unico della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini prevenzione incendi, nel caso di locali con superficie superiore a 300 mq.
Il possesso delle suddette certificazioni può essere autocertificato, indicando l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Ispettore ai controlli tecnici sui veicoli ( ex Responsabile tecnico)
Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, ogni impresa o consorzio deve provvedere a nominare uno o più ispettori in possesso dei seguenti requisiti:
- aver raggiunto la maggiore età;
- non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra, o un diploma di maturità scientifica, diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche e tecnico dei sistemi energetici, o diploma di maturità rilasciato da Istituti Professionali per l'Industria e l'Artigianato ovvero una laurea, anche breve, in ingegneria;
- aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Si evidenzia che, ai fini dell'inserimento di nuovi Ispettori, ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.211 del 18/05/2018, sono da ritenersi validi i corsi conclusi entro il 20/05/2018 con i relativi esami svolti entro il 31/08/2018.
L’ispettore deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
Non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione (principio dell'esclusività) ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità.
La richiesta di nomina dell’ispettore da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa avviene contestualmente alla richiesta della autorizzazione per le revisioni. E' sufficiente compilare l'istanza per le revisioni e allegare:
- la dichiarazione del responsabile tecnico circa il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge;
- fotocopia della Comunicazione on line al Centro per l’impiego competente per territorio, fotocopia del libro matricola o dichiarazione datore di lavoro o altra documentazione attestante la tipologia del rapporto di lavoro.
Per chi è già autorizzato
Apertura di una nuova sede operativa
L'impresa già autorizzata può aprire una seconda sede operativa o ulteriori sedi operative per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli previa richiesta di una nuova autorizzazione per ciascuna delle suddette sedi.
Cessazione attività di centro di revisione
Qualora l'impresa autorizzata cessi l'attività di centro di revisione, il titolare o legale rappresentante della stessa deve presentare tempestivamente alla Provincia di Cuneo comunicazione di cessazione dell’attività di revisione e restituire il titolo autorizzativo in originale.
Dimissioni ispettore ( ex responsabile tecnico)
In caso di dimissioni o licenziamento di un ispettore, l'impresa autorizzata all'effettuazione delle operazioni di revisione deve darne immediata comunicazione scritta alla Provincia di Cuneo allegando eventuale documentazione utile all'aggiornamento del fascicolo cartaceo agli atti dell'amministrazione restituendo il relativo titolo autorizzativo in originale.
Estensione per le revisioni dei motoveicoli
Le imprese e i consorzi in possesso di autorizzazione per la revisione di una delle seguenti categorie di veicoli a motore:
- autoveicoli;
- autoveicoli e motoveicoli a due ruote;
possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni sui seguenti veicoli:
- motoveicoli a due ruote oppure motoveicoli a due, tre e quattro ruote se già in possesso dell'autorizzazione per la tipologia di veicoli di cui al punto 1);
- motoveicoli a tre e quattro ruote se già in possesso dell'autorizzazione per la tipologia di veicoli di cui al punto 2).
A tal fine occorre presentare idonea istanza in bollo Provincia di Cuneo.
Si precisa che l'impresa in possesso della autorizzazione per la revisione degli autoveicoli non può richiedere l'estensione dell'autorizzazione esclusivamente per la revisione dei veicoli a tre e/o quattro ruote. Può richiederla contestualmente all'estensione per i veicoli a due ruote oppure richiederla in un secondo momento dopo aver già ottenuto l'estensione dell'autorizzazione per i veicoli a due ruote.
L'impresa in possesso della autorizzazione per i soli veicoli a due ruote non può richiedere l'estensione dell'autorizzazione per la revisione dei veicoli a tre e/o quattro ruote.
Referti revisione
Al termine delle operazioni di revisione sul veicolo il responsabile tecnico stampa e sottoscrive i referti delle singole prove. I referti sono posti a corredo delle pratiche di revisione e conservati agli atti dell'impresa.
I centri di revisione devono conservare i referti delle singole operazioni di revisione per almeno quattro anni dalla data della revisione.
Trascorso detto periodo i referti possono essere distrutti, previa comunicazione alla Provincia di Cuneo e all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Cuneo.
La comunicazione deve pervenire almeno 60 giorni prima della data stabilità per la distruzione. Nella comunicazione occorre precisare, oltre alla data della distruzione, il numero totale e i riferimenti dei referti da distruggere, la modalità di distruzione, che deve dare garanzia di sicurezza e affidabilità, l'esplicito assenso a far presenziare all'operazione i funzionari delle amministrazioni sopra indicate.
Registro
In conseguenza dell’introduzione del protocollo MCTC-NET 2 non è più necessario tenere un registro cartaceo delle revisioni, come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22 ottobre 2014 prot. R.U. 23327, la quale specifica: "….I software PC-prenotazione devono gestire il registro informatico delle revisioni e devono essere in grado, su richiesta degli organi competenti, di stampare il registro aggiornato."
Revoca d’ufficio dell’autorizzazione
Nel caso in cui, nel corso di controlli, venga accertato che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, l'autorizzazione relativa ai compiti di revisione sarà revocata.
Sospensione dell’attività
Il titolare/legale rappresentante dell'impresa è tenuto a richiedere la sospensione dell'attività di revisione nei casi in cui non sia garantito il corretto svolgimento dell'attività:
- qualora il centro di revisione si trovi sprovvisto di responsabile tecnico;
- qualora il centro di revisione si trovi sprovvisto delle attrezzature in dotazione oppure le stesse non siano state sottoposte a visita periodica.
L'autorizzazione verrà riattivata non appena rimossa la causa della sospensione (es. nomina nuovo responsabile tecnico, dimostrazione dell'avvenuto controllo delle apparecchiature in dotazione) previa richiesta scritta dell'impresa e dimostrazione della rimozione della causa di sospensione.
La sospensione dell'attività deve inoltre essere richiesta nel caso in cui si intenda procedere al trasferimento della sede operativa del centro di revisione o allo spostamento della linea di revisione in altro punto dei locali già autorizzati.
Trasferimento della sede operativa del Centro di revisione
Il trasferimento della sede operativa del centro di revisione in nuovi locali o lo spostamento della linea di revisione in altro punto dei locali già autorizzati deve essere comunicato alla Provincia di Cuneo che provvederà a:
- verificare che i locali siano in possesso di tutti i requisiti e delle certificazioni amministrative richieste dalla normativa attualmente vigente;
- verificare il permanere a carico dell'impresa dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione per la revisione dei veicoli;
- richiedere al Ufficio della Motorizzazione Civile di Cuneo il sopralluogo tecnico per la verifica della idoneità dei locali;
- aggiornare l’autorizzazione.
A tal fine occorre presentare alla Provincia di Cuneo
- istanza di aggiornamento dell'autorizzazione in uso per le revisioni e successivamente procedere allo spostamento della linea di revisione.
L'attività di revisione non potrà essere esercitata fino al rilascio del parere tecnico del Ufficio della Motorizzazione Civile di Cuneo
Trasformazione o variazione dell’assetto societario
Nel caso in cui si verifichi un mutamento sostanziale riferito al soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione (es. trasformazione di una impresa singola in società, aggregazione in consorzio di singole imprese, trasformazione o fusione di società, ...) occorre dar luogo al rilascio di una nuovo provvedimento di autorizzazione per la revisione dei veicoli a motore. Si procederà sempre al rilascio di un nuovo provvedimento nel caso di:
- variazione della denominazione dell'impresa a cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
L'impresa deve presentare alla Provincia di Cuneo apposita istanza in bollo (Istanza di trasformazione assetto societario per centro di revisione).
Il rilascio del nuovo provvedimento è subordinato alla verifica, da parte di questi uffici, del permanere a carico dell'impresa dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione per la revisione dei veicoli.
In caso di vicende che non producano mutamenti giuridici sostanziali circa l'identificazione e la responsabilità del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione (es. ingresso o recesso di soci, trasferimento della sede legale,…) l'Amministrazione provvede alla presa d'atto delle variazioni intervenute, previa comunicazione da parte dell'impresa, senza rilascio di una nuova autorizzazione.
Pertanto è sufficiente che l'impresa compili la comunicazione di variazione assetto societario per centro di revisione allegando la documentazione utile all'aggiornamento del fascicolo cartaceo agli atti della Provincia di Cuneo.14 - Istanza sospensione attività di revisione
Attenzione: si comunica che il Consiglio provinciale con Deliberazione n. 31 del 29 aprile 2024 - pubblicata sull'Albo pretorio provinciale in data 21 maggio 2024 - ha aggiornato le spese di segreteria relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Cuneo come da Allegato A. I nuovi importi sono in vigore dalla data di pubblicazione della sopra menzionata Delibera.
Digitalizzazione documenti
A far data dal 1° gennaio 2019, per esigenze di digitalizzazione di tutti i documenti in ingresso al protocollo dell’Ente, l’utenza dell’Ufficio Trasporti è invitata:
- all’utilizzo prioritario della PEC per tutti gli invii di comunicazioni, istanze, documenti, ecc. indirizzati all’Ufficio;
- solo qualora gli utenti siano sprovvisti di indirizzo PEC la trasmissione dei documenti potrà avvenire in modalità cartacea (tramite posta o consegna diretta). In tal caso si chiede che tutta la documentazione sia predisposta in formato A4
Sospensione degli inserimenti e dell’utilizzo di sostituti del responsabile tecnico
Alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di officine di revisione si informa che: sono sospese le nomine dei sostituti del Responsabile Tecnico (disciplinati dal DM 30/04/2003). Non potranno, pertanto, essere presentate a questa amministrazione istanze a tal fine; non risulta più possibile per le officine di revisione avvalersi dei sostituti del responsabile tecnico attualmente presenti. In attesa di informare le imprese tempestivamente in merito ai provvedimenti nazionali in corso di elaborazione, si rimanda alla Nota chiarimenti interpretativi responsabile tecnico sostitutivo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Art. 105, comma 3 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112
Art. 80 comma 8 del Codice della Strada
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024