Raccolta funghi

La raccolta dei funghi epigei è regolamentata in Piemonte dalla Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 “Norme per la raccolta dei funghi epigei”.

In base alla predetta normativa è fatto obbligo a chiunque voglia raccogliere funghi epigei sul territorio regionale di munirsi di titolo per la raccolta.

Il titolo, esente da bollo, è costituito dalla ricevuta di versamento della quota stabilita annualmente dalla Regione Piemonte a favore di una delle Unioni Montane di Comuni o una delle Unioni collinari di Comuni della provincia di Cuneo (consulta la cartografia) oppure ad un ente di gestione delle Aree Protette regionali e può avere validità giornaliera, settimanale, annuale, biennale o triennale. 

Le Unioni Montane/Collinari di comuni possono rilasciare, ai residenti sul proprio territorio ed al costo ridotto al massimo di un terzo rispetto a quello stabilito dalla Regione, titoli per la raccolta annuale di funghi validi esclusivamente nel territorio dell'unione anziché su tutto il territorio regionale. 

Il titolo non è necessario per i soggetti esonerati dalla legge e per coloro i quali esercitano la raccolta delle specie elencate nell'art. 3, comma 8, della L.R. 24/2007.

Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 352/1993 e dell’art. 6 della L.R. 24/2007 la Provincia può autorizzare la raccolta e la detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.

Costo del "Titolo per la raccolta"

Il costo del titolo per la raccolta per l'anno 2019 è di € 30,00 (quota annuale), € 60,00 (quota biennale), € 90,00 (quota triennale).

Le annualità sono calcolate secondo l'anno solare (es. i versamenti annuali eseguiti nel 2019, quelli biennali eseguiti nel 2018 e quelli triennali eseguiti nel 2017 scadranno tutti il 31 dicembre 2019). 

Il versamento annuale (o suoi multipli) consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione dei luoghi in cui la legge prevede il divieto di raccolta.

Gli Enti legittimati a riscuotere ed introitare i proventi dei contributi sono:

  • gli enti regionali di gestione delle aree protette;
  • le unioni montane di comuni;
  • le forme associative dei comuni collinari.

Gli enti autorizzati ad incamerare le somme relative ai titoli annuali per la raccolta dei funghi epigei possono prevedere titoli per la raccolta giornalieri (€ 5,00) o settimanali (€ 10,00) con validità estesa sempre a tutto il territorio regionale.

Si precisa che la Provincia di Cuneo non è tra gli Enti destinatari dei suddetti contributi.

La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, deve essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza (Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia, Carabinieri Forestali, guardie volontarie ecologiche, altri agenti della Forza Pubblica ecc.).

Sono esonerati dal possesso del titolo per la raccolta, nel rispetto di tutte le altre regole per la raccolta dei funghi epigei, i minori di anni 14, che debbono essere accompagnati, fino ad un massimo di due, da un maggiorenne in possesso di titolo per la raccolta valido. 

Casi particolari di esonero dall'obbligo di titolo per la raccolta

Il titolo per la raccolta non è necessario nei seguenti casi:

  • raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera). La raccolta di queste specie deve comunque avvenire nel rispetto di tutte le regole previste per gli altri tipi di funghi (giorni consentiti, luoghi e modalità di raccolta, limiti quantitativi ecc….);
  • nei terreni di proprietà privata per il titolare, per il coltivatore del fondo, l’usufruttuario ed altri aventi diritto nonché per i loro parenti ascendenti e discendenti e loro affini sino al primo grado (genitori, figli, suoceri, generi e nuore). In questo caso per i raccoglitori non vi sono limiti quantitativi giornalieri.

Giorni consentiti

La raccolta dei funghi sul territorio regionale è consentita tutti i giorni.

Quantità consentite

Il limite quantitativo giornaliero ed individuale è fissato in tre chilogrammi al giorno. Sono compresi nel peso massimo complessivo anche le specie fungine che possono essere raccolte senza titolo per la raccolta.

Modalità di raccolta

Durante la raccolta dei funghi è fatto obbligo dell’utilizzo di contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore nei territori circostanti. Non è consentito l’uso di contenitori di plastica.

E' altresì vietato utilizzare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino o l'apparato radicale del fungo. Non è consentita la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato chiuso.

Luoghi in cui la raccolta non è consentita

La raccolta, anche in presenza di titolo per la raccolta regionale, non è consentita:

  • nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti;
  • nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi;
  • nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all’area protetta interessata;
  • nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
  • dal tramonto alla levata del sole;
  • nei terreni sui quali sia vietato l’accesso ai sensi dell’articolo 841 del codice civile (i luoghi devono essere tabellati); 

Sanzioni

Il raccoglitore che non rispetta le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale è soggetto a delle sanzioni amministrative.

Norme importanti di cautela

Nel caso esistano dubbi sulla commestibilità dei funghi raccolti, si raccomanda ai raccoglitori l'utilizzo della consulenza gratuita degli ispettorati micologici istituiti presso le A.S.L.

Commercializzazione dei funghi

La commercializzazione dei funghi è normata dal Regolamento nazionale sulla disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (D.P.R. 14.7.95, n. 376 pubblicato su G.U. n. 212 dell’11 settembre 1995).

Tutti i funghi commercializzati destinati alla vendita e alla somministrazione al pubblico sono soggetti al controllo sanitario dei servizi ispettivi micologici attivati presso le A.S.L. (art. 7 della L.R. 24/07).

Ulteriore informazioni

 

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