Competenze della Provincia
La Provincia di Cuneo, ai sensi della vigente normativa di settore (Legge 157/1992 e L.R. 5/2018), provvede all'accertamento e alla valutazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo all'interno:
- delle aree protette regionali (L.R. 19/2009 e s.m.i.);
- delle Oasi di protezione;
- delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC);
- dei Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica.
La Provincia provvede inoltre all'indennizzo delle somme spettanti agli imprenditori agricoli danneggiati.
Gestione degli istituti faunistici
Dal 2004 la Provincia di Cuneo ha affidato la gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, delle Oasi e dei Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica ai seguenti soggetti:
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)
- ATC CN1 "Cuneo-Fossano"
- ATC CN2 "Savigliano"
- ATC CN3 "Roero"
- ATC CN4 "Alba-Dogliani"
- ATC CN5 "Cortemilia"
Comprensori Alpini (CA)
- CA CN1 "Valle Po"
- CA CN5 "Valli Gesso, Vermenagna e Pesio"
- CA CN7 "Alta Valle Tanaro"
Chi gestisce i danni
Territori a caccia programmata
I danni riscontrati nei terreni destinati alla gestione programmata della caccia (zone venabili) sono gestiti dai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.
Aziende faunistico-venatorie e altre strutture private
I danni verificatisi all'interno di:
- Aziende Faunistico-Venatorie (AFV);
- Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV);
- Zone di Addestramento Cani;
sono rimborsati dai rispettivi concessionari o dagli enti gestori.
Criteri di accertamento e valutazione
Per uniformare le procedure di valutazione sull'intero territorio regionale, la Regione Piemonte ha approvato specifici criteri per l'accertamento e la liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.
La valutazione dei danni viene effettuata secondo:
- D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007;
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 37-4490 e successive modifiche.
Regime "de minimis"
A seguito delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, i risarcimenti relativi ai danni verificatisi dopo il 30 giugno 2014 sono soggetti al regime denominato "de minimis".
Tale regime prevede un limite massimo agli aiuti pubblici concedibili a una medesima impresa nell'arco di tre anni solari.
Per le imprese agricole il limite è attualmente pari a € 50.000 nell'arco del triennio di riferimento (Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591).
Dichiarazione obbligatoria
Ai fini della concessione del contributo, il legale rappresentante dell'impresa deve presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante tutti gli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nel triennio solare precedente.
Presentazione delle richieste di indennizzo
Le richieste di indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole devono essere presentate esclusivamente attraverso:
SIAP – Sistema Informativo Agricolo Piemontese
Servizio online:
"Danni da fauna" (Nembo)
Come presentare la domanda
Per l'invio telematico della richiesta e per consentire il successivo sopralluogo finalizzato alla quantificazione del danno, è necessario rivolgersi ai:
Centri di Assistenza Agricola (CAA)
delle associazioni di categoria, che provvederanno alla trasmissione della domanda tramite il sistema regionale.
- Settore:
- Supporto al territorio
- Ufficio:
- Caccia e pesca
- Ubicazione ufficio:
- Cuneo - Corso Nizza, 21 - piano terreno
- Telefono:
- 0171 445 302
- 0171 445 209
- 0171 445 477
- Allegati - normativa:
- DGR n. 114-6741 del 03/08/2007 "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie da fauna s (1.79 MB), dimensione file 1.79 MB
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 37-4490 (298.21 KB), dimensione file 298.21 KB
- Riferimento normativo:
- L.R. 19 giugno 2019, n. 5
- D.G.R. n. 114-6741 del 03/08/2007
- L.R. 29 giugno 2009, n. 19

